Diritto d’autore per le opere a fumetto

di Redazione 11

Ecco una notizia che f arà piacere a tutti gli appassionati di fumetti. Finalmente in Italia la politica ha mostrato interesse per questo settore a noi tanto caro.

Martedì 25 maggio è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge “Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di riconoscimento del diritto d’autore relativamente alle opere a fumetti” promossa dall’On. Fabio Porta (PD) e dal Comitato Nazionale Autori ed Editori delle opere a fumetto, coordinato dal fumettista italiano Ivo Milazzo, di cui fanno parte numerosi scrittori ed intellettuali italiani, tra cui Umberto Eco, Giulio Giorello, Moni Ovadia, Vincenzo Mollica.

La legge, che definisce le modalità contrattuali, patrimoniali, l’utilizzazione economica ed il regime fiscale agevolato relativi alle opere protette dal diritto d’autore, attualmente non prevede un esplicito riferimento alle opere a fumetto, che potrebbero rientrare nelle definizioni generali presenti negli articoli 1 e 2: “opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. ” e “4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;”.

L’intento di questa proposta è quello di fornire una definizione legislativa del fumetto in quanto opera narrativa e illustrata, e di mettere ordine dal punto di vista normativo nel settore dell’editoria delle opere a fumetto.

La questione è seguita con attenzione dal sito Fumetto d’Autore, che fornisce la versione integrale della proposta di legge. (Link).

Queste le modifiche in questione.

ART. 1.

1. All’articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di opere cinematografiche di cartoni animati si considera coautore anche l’autore dei disegni ».

ART. 2.

1. Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633,

è aggiunta la seguente:

« SEZIONE VII-bis OPERE D’ARTE DEL DISEGNO A FUMETTI

ART. 64-septies. – 1. Nelle opere d’arte del disegno a fumetti la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell’azione creativa della narrazione e il contributo dell’autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell’utilizzazione economica dell’opera. L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all’autore o ai coautori in parti uguali. Nella fase produttiva dell’opera stessa, tenuto conto della disparità di tempo necessario alle due parti creative per la sua realizzazione, il compenso, a pagina o a percentuale, è ripartito tra le parti in maniera proporzionale. Le tavole originali sono di proprietà degli autori.

2. Qualora l’autore letterario ovvero quello grafico abbiano contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo autore.

3. Nelle opere a fumetti di produzione seriale che necessitano dell’apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori e iniziatori della serie stessa. I collaboratori delle opere a fumetti di produzione seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o alle riedizioni, alle vendite all’estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa produzione. La libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori ».

Speriamo dunque che questa iniziativa vada a buon fine e che il settore dei fumetti in Italia, con tutti i suoi operatori, ottenga finalmente un effettivo riconoscimento ed una tutela adeguata che ne favorisca lo sviluppo.

Fonte [Fumetto d’Autore]

Commenti (11)

  1. non ci ho capito un granch�… :sick:

    1. perch� le modifiche agli articoli devono essere aggiunte alla lregge vigente

  2. “Finalmente in Italia la politica ha mostrato interesse per questo settore a noi tanto caro.”
    Quando ho letto la frase all’inizio sono rimasto l� cos�! :blink:
    Era mai possibile che in Italia questo governo abbia fatto una legge nell’interesse dei cittadini senza interessi dietro o secondi fini e senza essere stati spinti dai capricci di “lobby” cattoliche-leghiste-fasciste? :wassat:
    Poi ho continuato a leggere: “promossa dall�On. Fabio Porta (PD)” :cheerful: ed ecco spiegato tutto!
    Saremo subito disillusi perch� la legge verr� respinta dalla maggioranza?
    Spero proprio di no, per me e per tutti gli appassionati di fumetti e manga…

  3. Ecco, ora iniziano le discussioni politiche…
    Non so se sia una buona notizia o meno, non vorrei che questa legge ostacolasse in qualche modo il fenomeno delle scan…

  4. no, non cambia niente.

    1. si che cambia, pure tanto.
      cos� anche i fumetti rientrebbero come opere d’ingegno, cos� chi trasgredisce al diritto d’autore rincorre alle sanzioni amministrative e penali che la legge 633 del ’41 ha, se non ricordo male dagli art. 171 e ss, non � una bella notizia per i numerosi fan siti in italia che rilasciano scan degli episodi prima che vengano pubblicati. mah.

      1. In realt� non so se, per quanto riguarda le opere pubblicate sui fansite, cambierebbe qualcosa rispetto ad ora. Perch� trattandosi di opere straniere che vengono tradotte esisterebbe gi� il problema dell’acquisizione dei diritti dall’estero e dei diritti d’autore sulla traduzione.
        Secondo me quindi la posizione delle scanlation in questo senso non sarebbe molto diversa da quella attuale, poi non so, qualcuno pi� esperto di me in materia potrebbe dire la sua.
        Ritengo comunque che questa modifica cambierebbe in positivo la posizione dei fumettisti italiani, che vedrebbero riconosciuti i propri diritti.

  5. Non capisco cosa dicono queste nuove leggi…cio� non sono cosi tonto e credo di aver capito delle cose che per� credevo ci fossero gi� nella legge…

    1. La legge sul diritto d’autore � sempre la stessa, per� � stata avanzata questa modifica.
      In pratica ora in Italia se scrivi e/o disegni un fumetto non c’� un riferimento normativo preciso da inserire nel contratto che stipuli con l’editore, non si sa bene cosa spetta a chi e in che misura, come magari accade con chi invece scrive un romanzo ad esempio.
      Con questa modifica invece hanno voluto tutelare nello specifico il fumetto come opera dell’ingegno e definire nel dettaglio i diritti del disegnatore e dell’autore letterario.

  6. Il problema � che in Italia manca la cultura del fumetto…

  7. e chi l’ha detto?
    i tempi stanno cambiando ed era ora che facessero questa legge!!!

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